martedì 11 marzo 2008

Detrazione mutuo,le novità per il 730

di Antonella Donati

Oltre alle norme dei "decreti Bersani" alcune "interpretazioni autentiche" dell'Agenzia delle entrate hanno esteso le possibilità di detrarre. Attenzione: le decisioni valgono anche per il passato e chi aveva dovuto interrompere lo sconto fiscale se rientra in quei casi può riprenderlo. Una delle decisioni non si trova nelle istruzioni del 730 perché presa a modello già stampato

1 commenti:

DAIDE ha detto...

Detrazioni per il mutuo ad ampio spettro e con meno rischi di perdere i benefici fiscali in caso di rinegoziazione. Con la scadenza del 730 ormai alle porte si vanno definendo tutte le regole per le detrazioni alla luce delle novità entrate in vigore con la legge Bersani 40/07 e di quelle portate dalla Finanziaria per favorire la portabilità dei mutui. Su questo fronte è arrivato da pochissimi giorni un altro importante chiarimento dell'Agenzia delle entrate che consente di mantenere la detrazione anche se è uno solo dei coniugi ad accollarsi il mutuo rinegoziato. Ecco le novità da tenere presenti in vista della compilazione del modello.

Detrazione assicurata anche se il nuovo mutuo è più elevato del vecchio – Chi ha rinegoziato un mutuo con la vecchia banca o con una nuova, qualunque sia la formula (compresa la surroga), non perde il diritto alla detrazione se se il nuovo mutuo è di importo più elevato rispetto a quello in scadenza. La detrazione spetta, però, solo sugli interessi pagati sulla parte di mutuo che corrisponde all'importo del finanziamento in scadenza. Le disposizioni in materia sono riportate anche sul modello 730.

Regole nuove che valgono anche per i chi aveva rinegoziato in passato - Sulla base di questa nuova interpretazione delle norma data dall'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito di un contribuente, anche chi aveva sospeso la detrazione avendo cambiato mutuo con uno più elevato, può ora riprendere a detrarre gli interessi applicando i nuovi calcoli. L'”interpretazione autentica” fornita dall'Agenzia delle entrate, infatti, riguarda chiunque abbia rinegoziato e non solo chi lo ha fatto a partire dalla data della risposta.

Detrazione al 100% nel caso di casa cointestata e mutuo pagato da un solo coniuge – Sempre in tema di rinegoziazione è stato chiarito che in caso di mutui cointestati, ha diritto all'intera detrazione il coniuge che rinegozia accollandosi l'intero finanziamento. Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 57/E del 21 febbraio scorso, sottolineando che in caso di acquisto in comproprietà tra coniugi, se il mutuo non è cointestato ha comunque diritto all'intera detrazione il coniuge che ha stipulato il contratto, vista la finalità dell'operazione, che è quella di garantirsi il possesso della prima casa, senza tener conto della quota di possesso dell'immobile. Di conseguenza anche in caso di rinegoziazione e intestazione del nuovo contratto di mutuo ad uno solo dei due coniugi il diritto alla detrazione deve rimanere. Un chiarimento importante perchè finora il questa possibilità veniva negata. Anche in questo caso si tratta di una “ interpretazione autentica” e chi avesse sospeso la detrazione può riprenderla. Queste indicazioni non sono approdate sul 730 perchè l'atto formale dell'Agenzia delle entrate è successivo alla stampa del modello: attenzione dunque a controllare che il Caf applichi anche questa disposizione.

Il tetto di spesa non è cambiato – Non è cambiato, invece, il tetto massimo di spesa sul quale è possibile calcolare la detrazione. Questo, infatti, è stato portato dalla legge finanziaria a 4.000 euro. Poiché la novità è entrata in vigore il 1° gennaio per la prossima dichiarazione dei redditi occorre ancora far riferimento al tetto di 3.615,20 euro.