domenica 7 febbraio 2010

NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA 2008-2010

NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
INTRODUZIONE
La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha
recentemente introdotto e modificato alcune importanti norme che
riguardano una serie di benefici fiscali per le famiglie.
In particolare, le novità principali riguardano:
l’introduzione di nuove agevolazioni (ad esempio, la detrazione aggiuntiva ai fini ICI per
l’abitazione principale, le nuove detrazioni per le famiglie numerose, la detrazione per
l’affitto dell’abitazione principale e per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto
pubblico locale);
la modifica, in senso più favorevole, di alcune agevolazioni già esistenti (come l’esclusione dal
reddito complessivo, per il calcolo delle detrazioni, del reddito dell’abitazione principale);
la proroga di alcune agevolazioni (ad esempio, la detrazione per le ristrutturazioni edilizie
e per il risparmio energetico).
Ma anche il collegato fiscale (decreto legge n.159 del 1° ottobre 2007) alla legge finanziaria
2008 e la legge di riforma del Welfare (Legge 24 dicembre 2007, n. 247) hanno previsto
di agevolare le famiglie introducendo da una parte una detrazione fiscale di 150 euro
sotto forma di bonus a favore dei contribuenti con un Irpef netta per il 2006 pari a zero e
dall’altra la possibilità di detrarre dall’Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di
laurea anche per i figli che ancora non lavorano.
In questa guida sono esposte in dettaglio in cosa consistono e come possono essere fruite nuove agevolazioni fiscali.



1. LE AGEVOLAZIONI PER LA CASA
DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO
La legge finanziaria 2008 è intervenuta per agevolare i contribuenti che
sostengono spese per contratti di locazione, da un lato introducendo
nuove detrazioni dall’Irpef e dall’altro modificando quelle già esistenti.
Abitazione principale in affitto
A partire dal periodo d’imposta 2007, e quindi già con la dichiarazione dei redditi (modello
730/2008 e Unico 2008) da presentare nel 2008 i contribuenti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono fruire di una nuova detrazione IRPEF variabile
a seconda del reddito complessivo.
La nuova detrazione spetta nella seguente misura:
Giovani che vivono in affitto
A partire dal periodo d’imposta 2007, e quindi già con la dichiarazione dei redditi (modello
730/2008 e Unico 2008) da presentare nel 2008, ai giovani di età compresa fra i 20 e i
30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, spetta per i primi
tre anni una nuova detrazione pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro.
È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di
coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione non spetta se il contratto è stato stipulato prima del 2007.
Se il contratto di locazione è stipulato da più conduttori, ciascuno può fruire della detrazione
per quota, nella percentuale a lui spettante.
Il requisito dell’età del conduttore (tra i 20 e i 30 anni), è soddisfatto quando ricorra anche
per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
La condizione dell’età, che è il requisito principale per accedere al beneficio, si considera
rispettata anche se il giovane compie gli anni in un qualsiasi mese del periodo d’imposta
in cui intende fruire della detrazione.
Reddito complessivo (euro) Importo della detrazione (euro)
fino a 15.493,71 300
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 150
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Restano inoltre in vigore le seguenti altre detrazioni Irpef già previste:
a) Contratti a canone concordato
Ai contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. “canale concordato”, spetta una
detrazione Irpef complessivamente pari a:
b) Lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro
È prevista una detrazione Irpef per i lavoratori dipendenti che:
hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza; detto comune deve trovarsi a non
meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione di provenienza.
Limiti e condizioni per fruire delle detrazioni
Per tutte le detrazioni sopra riportate valgono le seguenti regole:
• esse vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili;
• il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;
• vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;
• l’ammontare della detrazione spettante ai contribuenti che non hanno redditi di lavoro
dipendente o assimilato può essere fruito nella dichiarazione dei redditi.
Reddito complessivo (euro) Importo della detrazione (euro)
fino a 15.493,71 991,60
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 495,80
Reddito complessivo (euro) Importo della detrazione (euro)
fino a 15.493,71 495,80
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 247,90
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Riconoscimento della detrazione per i lavoratori dipendenti o assimilati
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, nel caso in cui l’avente diritto è un lavoratore
dipendente, la detrazione è riconosciuta dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione
delle operazioni di conguaglio; a tal fine, l’avente diritto deve presentare al sostituto una
apposita dichiarazione nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto
di locazione, i requisiti richiesti dalla norma per poterne fruire, compreso il numero
dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione
principale, nonché l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente
e assimilati.
Il sostituto d’imposta riconoscerà la detrazione spettante anche se risulta di ammontare
superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per familiari a carico
(articolo 12 TUIR) e per lavoro (articolo 13 TUIR).
Ai fini del riconoscimento dell’importo della detrazione, i sostituti d’imposta utilizzano, fino
a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel
quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nel CUD l’importo non attribuito
all’avente diritto per insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute e consentire
il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Contratti di locazione per studenti universitari
Un’ulteriore detrazione è prevista per i contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad
un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.
Dal 1° gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella
percentuale del 19 per cento calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro (detrazione
massima 500 euro).
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a
carico e il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa.
ATTENZIONE
Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi
di famiglia e per redditi da lavoro, la parte di essa che non trova capienza nell’imposta lorda è determinata
nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO-PF ovvero modello 730) - già a partire da quella presentata
nell’anno 2008 - e può essere utilizzata in compensazione nel modello F24 o - a scelta del contribuente - riportata
a nuovo per computarla in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo ovvero chiesta
a rimborso.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun
contribuente; quindi, anche se un genitore ha a carico due figli studenti universitari
che sono titolari di due distinti contratti di locazione, dovrà calcolare la detrazione su tale
importo massimo.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il
documento comprovante la spesa sostenuta.
Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono
essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando
sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa
dal 50 per cento.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera
spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente
universitario fuori sede, poiché si presume che la spesa sarà ripartita tra i genitori in parti
uguali, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo, per ciascun
genitore, di 1.316,50 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede
l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal
comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
Per verificare il rispetto del requisito della distanza si può far riferimento a quella chilometrica
più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in
riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o
stradale. Il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o
superiore a 100 Km.
I contratti di locazione (regolarmente registrati) devono essere stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari
legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Le agevolazioni per gli inquilini di immobili locati come abitazione principale
RIDUZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal 1° gennaio 2008, la legge finanziaria 2008 ha stabilito che dall’ICI dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detrae un ulteriore importo
pari all’1,33 per mille della base imponibile.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza
del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
di abitazione principale.
Questa ulteriore detrazione ICI si aggiunge a quella riconosciuta per l’unità immobiliare
adibita a dimora abituale del contribuente generalmente pari a 103,29 euro annui (impor-
C
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
to che i comuni, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, possono anche aumentare).
In pratica, l’ulteriore detrazione deve essere applicata solo dopo aver sottratto dall’ammontare
dell’imposta lorda la detrazione di 103,29 euro ed eventuali ulteriori riduzioni
dell’imposta previste dal regolamento comunale.
Nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale sulla quale calcolare
l’ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore di eventuali pertinenze che il
regolamento comunale considera come tali ai fini ICI.
L’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae la destinazione
ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota per la quale detta destinazione
si verifica; per esempio, nel caso di due o più comproprietari coabitanti per il medesimo
periodo (ad esempio, l’intero anno) l’ulteriore detrazione viene suddivisa in parti uguali.
L’ulteriore detrazione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti:
• alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
• al cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risultino locate.
La nuova detrazione, invece, non si applica:
• alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
anche se non risultano locate;
• agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
• alle case di lusso, ville e castelli che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Esempio di calcolo dell’imposta
Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per
l’intero anno:
• aliquota ICI del 5 per mille
• detrazione base 103,29 euro
• valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5 per cento) x 100 =
130.147,50 euro
• ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di 130.147,50)
• imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50) – 103,29 – 173,10 = 374,35
ATTENZIONE
A partire dal 2008 le detrazioni ICI per l’abitazione principale sono state estese anche ai coniugi proprietari che
dopo la sentenza di separazione o di divorzio non risultano assegnatari della casa coniugale (a condizione che non
siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale). In tal caso, l’ulteriore detrazione va divisa in proporzione alla
quota di possesso.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Riguardo alle modalità operative per il calcolo dell’ulteriore detrazione, è possibile tenerne
conto già a partire dall’acconto dovuto entro il 16 giugno 2008.
In ordine al procedimento da seguire per la determinazione dell’ICI in acconto da parte del
contribuente, fatta eccezione per le modalità di calcolo dell’ulteriore detrazione, restano
comunque ferme le regole che impongono al contribuente di tener conto dell’aliquota e
delle detrazioni in vigore nell’anno precedente.
In ogni caso il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, applicando ovviamente,
in questo caso, l’aliquota e le detrazioni stabilite per l’anno di riferimento e non
quelle dell’anno precedente.
All’atto del versamento delle somme dovute a titolo di ICI mediante il modello F24, i contribuenti
indicano l’importo dell’ulteriore detrazione utilizzando il codice tributo “3900”
come nell’esempio riportato:
Ulteriore detrazione ICI
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione IRPEF per le spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edifici
residenziali nonché per la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute,
è stata prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010.
La detrazione spetta nella misura del 36% da calcolare sul limite massimo di spesa pari a
euro 48.000.
Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di 48.000 euro deve essere
riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione
possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa
di 48.000 euro);
• la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da persone
anziane, proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento
edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto
ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo per le persone di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
• nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità
immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite
massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
• l’impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera
distinta il costo della manodopera utilizzata.
• i lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b),
c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le
spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di
restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli
appartamenti e per gli immobili condominiali.
Inoltre, è possibile fruire della medesima detrazione per l’acquisto di abitazioni ristrutturate
da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a condizione che:
• l’immobile acquistato (o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato;
• gli interventi di ristrutturazione siano eseguiti nell’arco di tempo che decorre dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
• il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011.
La detrazione del 36% è da calcolarsi sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione,
che comunque non può eccedere l’importo massimo di 48.000 euro.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre: eliminazione delle
barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la
realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); realizzazione di ogni strumento
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata,
sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici
di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104; adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi; esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
• prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21, 65129 Pescara;
• per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite
bonifico bancario o postale;
• gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se
riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Anche la detrazione d’imposta per le spese effettuate dai contribuenti al fine di contenere
il risparmio energetico, dapprima prevista solo per il 2007, è stata prorogata sino al 2010.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del
55% sulle seguenti spese:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un valore massimo della detrazione
di 100.000 euro;
• involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro;
• installazione di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati
di caldaie a condensazione), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
ATTENZIONE
Oltre alla detrazione Irpef è stata prorogata anche l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni
di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata.
Ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata del 10% non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito
per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si
rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione
d’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Le principali condizioni per fruire della detrazione sono:
• per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di
pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente,
operata all’atto della prima detrazione (in precedenza, la detrazione veniva suddivisa
solo in tre rate);
• il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;
• è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione
energetica da trasmettere all’ENEA;
• per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione
di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell’edificio,
ovvero, l’attestato di qualificazione energetica;
• dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici
a bassa entalpia;
• la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di
impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
• i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
e i valori di trasmittanza termica sono stati aggiornati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
Detrazione Irpef sugli interventi di risparmio energetico
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
DETRAZIONE IRPEF PER INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI
A decorrere dal 1° gennaio 2008 è stato aumentato da 3.615,20 euro a 4.000 euro l’importo
massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione Irpef del 19 per cento per gli interessi
passivi e relativi oneri accessori pagati relativamente ai mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo sullo stesso bene, il limite è
riferito all’ammontare complessivo delle spese sostenute dai singoli contribuenti.
Ai fini dell’applicazione della detrazione si ricorda che:
• la detrazione spetta se l’immobile è divenuto abitazione principale entro un anno dall’acquisto,
avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo;
• per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente;
• la detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora
abituale;
• non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro e delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l’unità immobiliare non risulti locata.
Acquisto abitazione principale - detrazione per interessi su mutuo
ATTENZIONE
In caso di estinzione del mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, con successiva accensione di un nuovo
mutuo interamente a nome di un coniuge, quest’ultimo può fruire della detrazione fiscale anche in relazione alla quota
di interessi passivi originariamente riferibili al coniuge.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
DETRAZIONE PER L’ INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi
corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto
dell’abitazione principale.
L’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000
euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo
d’imposta. Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di
1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
2. LE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO E
PER I REDDITI DA LAVORO
Per ogni familiare a carico - che non ha quindi un reddito complessivo
superiore a 2.840,51 euro - spettano delle detrazioni dall’Irpef di importo
variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo
d’imposta: l’importo spettante diminuisce con l’aumentare del reddito,
fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro
per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
La legge finanziaria 2008, con effetto retroattivo, ha apportato dal 1° gennaio 2007 diverse
novità agevolative con riferimento alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro:
l’esclusione dal reddito complessivo valido ai fini del calcolo delle detrazioni (per carichi
di famiglia e per lavoro) del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
l’introduzione di una ulteriore detrazione per le famiglie numerose (con almeno quattro
figli a carico);
una nuova detrazione per i contribuenti che percepiscono redditi derivanti da assegni di
mantenimento a seguito di separazione o divorzio;
nuove modalità per la richiesta delle detrazioni da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati.
NEUTRALITA’ DEL REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER IL CALCOLO
DELLE DETRAZIONI
Il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze
deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente
posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente,
però, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef, l’importo della rendita catastale
dell’abitazione principale e delle sue pertinenze viene sottratto dal reddito complessivo.
Poiché, per calcolare l’ammontare delle detrazioni spettanti per i familiari a carico e per lavoro,
occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente, che comprende anche il
reddito dell’abitazione principale, l’importo delle detrazioni spettanti, per effetto della normativa
precedente, era negativamente influenzato dalla presenza di tale reddito.
Al fine di evitare quindi che il reddito della casa di abitazione comportasse un incremento
dell’imposta dovuta, la legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che, ai fini della determinazione
delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Per quanto riguarda la decorrenza della modifica, è prevista espressamente l’applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
ATTENZIONE
Le predette modifiche non riguardano le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico;
conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare,
considerato al lordo del reddito imputabile all’abitazione principale.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Un rilevante beneficio Irpef è stato introdotto per agevolare le famiglie numerose; in presenza
di almeno quattro figli a carico, ai genitori, oltre alle altre detrazioni previste, è riconosciuta
un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione che si applica con effetto retroattivo dal 2007, è ripartita nella misura del
50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
Tali criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori,
diversamente da quanto previsto con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti
stabiliti dal giudice.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo
per l’intero importo.
Il beneficio spetta nella misura intera anche se la condizione richiesta dei quattro figli a
carico si concretizza solo per una parte dell’anno.
La maggiorazione non è influenzata dal reddito del beneficiario, a condizione che goda
delle detrazioni ordinarie per figli a carico.
Nel caso in cui l’ulteriore detrazione sia di importo superiore all’Irpef dovuta, diminuita delle
altre detrazioni per familiari a carico, per lavoro, per oneri e spese, per canoni di loca-
ATTENZIONE
La norma si applica al periodo d’imposta 2007: pertanto, i sostituti d’imposta - sulla base dei dati in loro possesso
- hanno riconosciuto il beneficio già con il conguaglio relativo ai redditi 2007, indicando nelle annotazioni del
CUD l’eventuale ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal contribuente.
ATTENZIONE
L’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della
famiglia numerosa. Pertanto, l’importo spettante non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.
Reddito
complessivo
Utile ai fini
del calcolo
Delle detrazioni per
carichi di famiglia e
lavoro
Della soglia per
essere considerati
familiari a carico
Si considera al NETTO
dell’abitazione principale
e relative pertinenze
Si considera al LORDO
dell’abitazione principale
e relative pertinenze
19
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
zione, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, al contribuente spetta
un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non trova capienza.
Il credito può essere fruito nella dichiarazione dei redditi - già a partire da quella presentata
nell’anno 2008 - e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o - a scelta
del contribuente - riportato a nuovo per computarlo in diminuzione dell’IRPEF relativa
al periodo d’imposta successivo ovvero chiesto a rimborso.
Come accennato, ai lavoratori dipendenti l’attribuzione del credito è effettuata tramite il
sostituto d’imposta, che può avviare subito tale operazione riconoscendolo sulla prima
retribuzione utile.
Il credito relativo all’anno 2007 è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire
dall’anno 2008 è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose
ASSEGNI PERIODICI AI CONIUGI SEPARATI
Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli
assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio, si ha diritto a
una detrazione dall’imposta lorda non cumulabile con le altre detrazioni per lavoro (autonomo,
dipendente o di pensione).
In particolare, la detrazione, applicabile con effetto retroattivo già dal 2007, è pari a:
• 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro;
• 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto
20
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del
reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro.
Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.255 + [470 X (15.000 – Reddito complessivo) / 7.500];
• 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In
tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito
del reddito complessivo, e 40.000 euro.
Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.255 X (55.000 – Reddito complessivo) / 40.000
Se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER LE DETRAZIONI SPETTANTI
La legge finanziaria 2008 ha stabilito che il lavoratore per beneficiare delle detrazioni di imposta
da lavoro e per i familiari a carico deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando
le condizioni di spettanza nonché, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il
codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni. Resta fermo l’obbligo del lavoratore
di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione
delle detrazioni spettanti (come ad esempio, nascita di un nuovo figlio, ecc.).
In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi
d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, anche se non sono intervenute
variazioni nei presupposti del diritto.
Sulle nuove disposizioni è utile precisare che:
• le detrazioni per lavoro, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente,
devono essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso
erogato. Il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura
diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto,
ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione
delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché
questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva;
• per le detrazioni per familiari a carico, al contrario, la richiesta annuale da parte del sostituito
è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della loro corretta gestione,
in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta deve richiedere al
lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze
tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per
le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e può continuare a riconoscere,
nel frattempo, le detrazioni fiscali.
ATTENZIONE
La detrazione Irpef non deve essere rapportata al periodo nell’anno e quindi compete in misura piena anche nell’eventualità
che gli assegni per effetto di separazione o divorzio siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno.
21
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Si ricorda, infine, che le nuove norme non contengono deroghe particolari per i cittadini
extracomunitari. Pertanto anch’essi devono comunicare annualmente al datore di lavoro il
codice fiscale dei figli a carico, perché a tale adempimento è subordinata l’attribuzione delle
detrazioni fiscali. I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono fruire di dette detrazioni
devono, quindi, richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate presentando, alternativamente la seguente documentazione:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi
che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano
del Paese d’origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima
presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da
dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni
in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga
perché in possesso di altri redditi o perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle
detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le
detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Richiesta al sostituto per l’attribuzione delle detrazioni
ATTENZIONE
Qualora il lavoratore non provveda a fornire la comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto
d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e
provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo attribuite, nel frattempo, al lavoratore. Il suddetto recupero
esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta.
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
3. GLI SCONTI IRPEF PER ALCUNE SPESE
DETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI
La legge finanziaria 2008 ha prorogato, fino al 2010, la detrazione
Irpef da fruire nella dichiarazione dei redditi sulla spesa sostenuta
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con
analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
La detrazione Irpef, utilizzabile in un’unica rata, è pari al 20% degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
Il calcolo per la detrazione potrà quindi essere effettuato su una spesa massima di 1.000 euro.
Sono detraibili anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell’apparecchiatura
dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
ESEMPIO
Spese sostenute per la sostituzione di un apparecchio euro 1.200
20 per cento di 1.200 euro euro 240
Detrazione massima consentita euro 200
Ai fini del riconoscimento della detrazione è necessaria:
• la documentazione attestante l’acquisto dell’apparecchio, costituita da fattura o da scontrino
recante i dati identificativi dell’acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+
dell’elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;
• la documentazione attestante l’avvenuta sostituzione dell’elettrodomestico; a tal fine, il
contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione (da esibire a richiesta) dalla
quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione
dello stesso.
DETRAZIONE PER MOTORI ELETTRICI E VARIATORI DI VELOCITÀ
Sono state prorogate fino al 2010, anche le detrazioni Irpef da fruire nella dichiarazione dei
redditi per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori elettrici e variatori di
velocità.
In particolare, è prevista una detrazione dall’imposta lorda, in un’unica rata, per una quo-
23
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
ta pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di
1.500 euro per motore, per le spese documentate:
• per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa
tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori;
• per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza
elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.
Nel caso in cui i beni siano acquisiti mediante contratti di leasing l’agevolazione si determina
sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.
La detrazione Irpef non compete a persone diverse dall’utilizzatore finale, né per beni utilizzati
o destinati ad essere utilizzati all’estero.
Per poter fruire della detrazione Irpef i contribuenti sono tenuti a:
• conservare ed esibire, se richiesto, le fatture, con l’indicazione della potenza e dei codici
di identificazione dei singoli motori e dei singoli variatori di velocità, comprovanti le
spese effettivamente sostenute (nel caso trattasi di motore elettrico anche copia della certificazione
del produttore);
• compilare l’apposita scheda di raccolta dati (prevista dal decreto interministeriale del 19
febbraio 2007) e trasmetterla all’ENEA.
Le apparecchiature sostituite per le quali non sono previsti ulteriori utilizzi vanno consegnate
a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o ad altre forme di recupero
in linea con le norme in materia ambientale.
CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA
La legge di riforma del Welfare (Legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha introdotto nuove regole
per il riscatto dei corsi universitari di studio il cui obiettivo è quello di riconoscere nuovi
benefici fiscali e di favorire il conseguimento della pensione. I periodi riscattati, infatti,
diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
In particolare, la nuova disciplina consente che, per le domande presentate a decorrere dal
1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione
il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi
per la rateizzazione.
In pratica accrescendo il numero delle rate ed escludendo l’applicazione di interessi, si
favorisce chi vuole riscattare il corso di laurea; resta peraltro confermata la possibilità che
l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e
comunque senza applicazione di interessi.
24
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Tuttavia, la principale novità riguarda la possibilità di esercitare il riscatto anche da parte
delle persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna
forma obbligatoria di previdenza. In questo caso, i contributi dovranno essere versati
all’Inps e l’interessato potrà, successivamente, portare la propria posizione contributiva nella
gestione previdenziale di cui farà parte.
Ai fini Irpef l’importo dei contributi per il riscatto degli anni di laurea gode delle seguenti agevolazioni:
• è deducibile dal reddito complessivo dell’interessato;
• per effetto della nuova disciplina, i contributi versati possono essere detratti altresì, nella
misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato
risulta fiscalmente a carico.
Contributi versati per il riscatto studi universitari: la nuova disciplina
DOMANDA DI RISCATTO Può essere presentata anche prima dell’inizio
dell’attività lavorativa
PAGAMENTO RATEALE Consentito fino ad un massimo di dieci anni
senza interessi
EFFICACIA DEGLI ANNI
D’UNIVERSITA’ RISCATTATI
Piena computabilità ai fini dell’anzianità
richiesta per la pensione contributiva
BENEFICI FISCALI PER IL RISCATTO
I contributi versati sono deducibili dal reddito
complessivo dell’interessato. Il contributo è
detraibile altresì, nella misura del 19%,
dall’imposta dovuta dai contribuenti cui
l’interessato risulta fiscalmente a carico
25
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
CONTRIBUTI VERSATI A FONDI SANITARI INTEGRATIVI E PER ASSISTENZA SANITARIA
A partire dal 2008 l’importo massimo dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, deducibili dal reddito complessivo, aumenta da 2.065,83 euro a
3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite si deve tener conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale.
Infatti, tali contributi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente per un importo non
superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Per i contributi versati nell’interesse delle persone a carico, la deduzione spetta per l’ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.
DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI
La legge finanziaria 2008 ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione
fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico.
In particolare, è prevista una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto
di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un
importo non superiore a 250 euro.
Il risparmio d’imposta, quindi, può arrivare fino a 47,50 euro (19% di 250).
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico.
Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di
poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o
sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
ATTENZIONE
La detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento per le
spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo).
26
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Il beneficio fiscale può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono
tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008 e in applicazione del criterio
di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri.
Pertanto, essa può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2008 per l’abbonamento,
anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità
dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
Inoltre, il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente
alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei
familiari a carico.
Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio (che può essere nominativo o non)
da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della
dichiarazione dei redditi con l’assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.
Nel titolo di viaggio nominativo devono essere indicate la durata dell’abbonamento e la
spesa sostenuta.
Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì
conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra
eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.
Nel caso in cui il contribuente stesso sia nell’impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione
(evenienza possibile, in ragione del particolare regime IVA applicabile alle
cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si ritiene sostenuta in coincidenza con la data di inizio
della validità dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo che
assuma validità dal 1° febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio, realizzato in formato elettronico, è necessario
disporre di apposita documentazione che contenga le indicazioni essenziali a qualificare
il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indica-
ATTENZIONE
Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico
del mezzo di trasporto pubblico.
Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se
superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto
integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali, ad esempio, le carte turistiche
che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
27
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
zione dell’utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).
Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato
da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal contribuente, in cui si attesta
che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.
Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici
DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE PER ASILI NIDO
La legge finanziaria per il 2008 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2008 la detrazione
d’imposta, nella misura del 19%, per le spese sostenute dai genitori per il pagamento
delle rette relative alla frequenza di asilo nido da parte dei figli di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro: lo sconto massimo d’imposta
è perciò pari a 120,08 euro (pari al 19% di 632 euro).
Il beneficio spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici
che privati.
28
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel
periodo di imposta indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale,
ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno
sostenuto.
Se il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile
indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul
documento stesso.
ISCRIZIONI E ABBONAMENTI A STRUTTURE SPORTIVE
Dal 2007 è possibile fruire di una detrazione d’imposta per le spese sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore
a 210 euro, per le spese sostenute per ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a carico)
di età compresa tra 5 e 18 anni.
Per usufruire della detrazione è necessario acquisire e conservare fattura, ricevuta, bollettino
bancario o postale o quietanza di pagamento da cui risultino:
- la ditta, denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale dei soggetti
che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l’attività sportiva esercitata;
- l’importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua
il pagamento.
DETRAZIONE PER LE SPESE DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
Per l’anno 2008 è prevista anche una detrazione, per l’autoaggiornamento e per la formazione,
in favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale. La detrazione è pari al 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro.
Pertanto, lo sconto massimo di imposta ottenibile è di 95 euro (19% di 500).
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
4. ESENZIONI E BONUS INCAPIENTI
ESENZIONE IRPEF
La legge finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore esenzione dall’Irpef
che si applica già dal 2007 e riguarda i contribuenti che hanno
soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) di importo complessivo
non superiore a 500 euro.
Questa nuova esenzione si aggiunge a quella già prevista per i contribuenti
che posseggono soltanto:
• redditi di pensione fino a 7.500 euro;
• redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro;
• reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
In tutti i suddetti casi tali contribuenti, dunque, non devono versare alcuna imposta e sono
esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
ESENZIONE DAL CANONE RAI PER I CONTRIBUENTI ULTRASETTANTACINQUENNI
La legge finanziaria 2008 ha previsto che i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e
con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per
tredici mensilità, senza conviventi, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento
alla RAI per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Per l’agevolazione, è stato previsto per il 2008 un fondo complessivo di 500.000 euro.
Per l’abuso è prevista una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi
di mora, d’importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.
BONUS INCAPIENTI
Per i contribuenti la cui imposta IRPEF netta dovuta per l’anno 2006 è pari a zero, è stata
prevista una detrazione fiscale, per l’anno 2007, pari a 150 euro.
Inoltre, ai contribuenti sopraindicati spetta un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150
per ciascun familiare a carico.
Qualora il familiare sia a carico di più persone la detrazione fiscale è ripartita in proporzione
alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
La detrazione non spetta ai contribuenti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato
superiore a 50.000 euro.
La detrazione non spetta, inoltre, a coloro che nell’anno 2006 erano fiscalmente a carico
di altre persone.
30
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
31
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
Le somme previste dalla disposizione agevolativa sono erogate:
• nella maggior parte dei casi, dal sostituto d’imposta in via automatica o mediante apposita
richiesta del contribuente
• qualora si tratti di contribuenti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, il bonus
spettante deve essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007.
E’ bene sapere che nel caso in cui si è ricevuto il bonus senza averne diritto, la restituzione
delle somme può essere effettuata con le seguenti modalità:
• i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati e i pensionati devono comunicare
l’eventuale assenza del diritto al bonus (anche in parte) al sostituto d’imposta, entro il
termine ultimo dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2008. Il
sostituto d’imposta opera il recupero mediante trattenuta dagli emolumenti erogati nei
periodi di paga o di pensione successivi a quello in cui riceve la comunicazione e non
oltre quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio dei redditi relativi al 2008;
• attraverso la dichiarazione dei redditi ovvero, per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione,
mediante versamento effettuato utilizzando il modello F24, da tutte le persone
che, per errore, hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore,
nonché dai contribuenti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha
erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’imposta,
per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte.
ATTENZIONE
Per i contribuenti aventi diritto al bonus incapienti di 150 euro il diritto alla riscossione resta valido anche in caso di
decesso. Gli eredi potranno richiedere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi presentata per il defunto o presentando
l’apposito modello.
ATTENZIONE
Solo nei seguenti casi, per fruire del bonus è possibile presentare una apposita istanza (esclusivamente in via telematica)
dal 2 maggio al 31 luglio 2008:
– contribuenti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti o che comunque percepiscono redditi da un datore
di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi per l’anno 2007;
– lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che per qualunque motivo non hanno ricevuto le somme dal sostituto
d’imposta o che le abbiano ricevute solo in parte, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi per l’anno 2007;
– lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non si siano avvalsi della facoltà di presentare l’istanza all’attuale
sostituto d’imposta e che siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007;
– titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato che percepiscono gli assegni direttamente dal
coniuge senza il tramite di un sostituto d’imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi per l’anno 2007.
32
NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA
5. PER SAPERNE DI PIÙ
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Legge 24 dicembre 2007, n. 247
Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, articolo 44
Decreto Ministero Economia e Finanze 8 novembre 2007
Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007
Decreto Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
19 febbraio 2007
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili
e le attività sportive 28 marzo 2007
Decreto Ministero Economia e Finanze 31 gennaio 2008
Decreto Ministero Economia e Finanze 11 febbraio 2008
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 marzo 2008
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006 n.28/E
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2007 n.11/E
Circolare Agenzia delle Entrate 27 aprile 2007, n. 24/E
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007 n.36/E
Circolare Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2007, n. 68/E
Circolare Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008, n. 1/E
Circolare Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E
Circolare Agenzia delle Entrate 5 marzo 2008, n. 15/E
Circolare Agenzia delle Entrate 7 marzo 2008 n 19/E
Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E
Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2008, n. 57/E
Risoluzione Dipartimento Politiche Fiscali 31 Gennaio 2008, n. 1
Risoluzione Dipartimento Politiche Fiscali 15 febbraio 2008, n. 5
Risoluzione Dipartimento delle Finanze 10 aprile 2008, n. 11
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 aprile 2008, n. 154/E
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi
I provvedimenti sopra elencati sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it
L’AGENZIA INFORMA N. 2/2008
Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari
Ufficio Pubblicazioni fiscali
Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003
Direttore responsabile Aldo Polito
Condirettore Margherita Calabrò
Coordinatore editoriale Camilla Ariete
Redazione a cura dell’Ufficio Pubblicazioni fiscali
Hanno collaborato Giovanni Spalletta, Stefania Lucchese e Annarita Gurrado
Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma
Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate
Stampa Essestampa - Napoli
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 18 aprile 2008
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it
L’Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.i

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