venerdì 30 gennaio 2009

Niente esenzione Ici per il parente in affitto

Luigi Lovecchio L'esenzione Ici non spetta per le case concesse in locazione a soggetti che la adibiscono ad abitazione principale, neppure in presenza di un regolamento comunale di assimilazione alla prima casa. E ciò perché i poteri regolamentari dei comuni non consentono una simile facoltà. È quanto precisa, del tutto innovativamente, la risposta arrivata ieri alla commissione Bilancio della Camera da parte del ministero dell'Economia all'interrogazione parlamentare n. 5-00874. L'indicazione si pone in contrasto con la risoluzione n. 12/2008 dell'Ufficio per il federalismo fiscale, malgrado l'estensore della risposta si affanni a cercare un filo comune.

Il problema riguarda l'individuazione delle fattispecie assimilate all'abitazione principale con regolamento o delibera comunale, per l'applicazione dell'esenzione Ici disposta, a partire dal 2008, dall'articolo 1 del Dl 93/08. La disposizione di legge non contiene limiti di sorta. Lo stesso parere estensivo era contenuto nella risoluzione 12/2008 dell'Ufficio per il federalismo fiscale dove si legge, in particolare, che, per l'esonero, valgono tutte le ipotesi di assimilazione contenute in regolamenti comunali, a prescindere dal fatto che operino ai soli fini dell'aliquota o anche della detrazione per l'abitazione principale. A proposito degli immobili locati, inoltre, la risoluzione precisa che laddove la delibera comunale li abbia assimilati all'abitazione principale, sarà applicabile l'esenzione. Nella risposta l'Economia cambia opinione e afferma, in pratica, che, al di fuori di talune ipotesi tipizzate nella legge, non sono ammissibili altri casi di assimilazioni comunali. Nella fattispecie dell'assegnazione dell'immobile in uso gratuito a parenti, in particolare, si sostiene che i comuni non possono modificare «l'ambito giuridico del concetto di uso gratuito». Ne deriva che, nel caso dell'unità immobiliare affittata come abitazione principale, la normativa consente solo l'adozione di un'aliquota ridotta senza alcun effetto di sostanziale equiparazione alla prima casa. Di conseguenza, l'esenzione non compete. A questo punto, si pongono due problemi. In primo luogo, occorre stabilire se, in questo modo, si intende affermare il principio generale secondo cui tutte le assimilazioni non riconducibili a una specifica norma di legge non valgono ai fini dell'esenzione, così superando tutte le precedenti istruzioni. Se così fosse, è evidente che cambierebbero anche le regole per quantificare il minor gettito che deve essere riconosciuto dallo Stato. Sussiste inoltre la concreta possibilità che i comuni, sempre ove rimanga confermato il nuovo corso, procedano al recupero dell'Ici non versata dai contribuenti che hanno fatto affidamento sul testo dei regolamenti locali e sulle prime istruzioni. Resta inteso che il recupero riguarderà solo l'imposta, senza interessi e sanzioni.
Venerdí 30 Gennaio 2009 ilsole24ore

4 commenti:

stria ha detto...

Non ho parole...Cosa dico alla signora che avevo convinto a registrare il contratto di comodato gratuito? Il nostro regolamento comunale assimila all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito A PARENTI DI PRIMO GRADO CON CONTRATTO REGISTRATO. Anche l'ufficio tributi ci aveva rassicurato e indirizzato verso questa soluzione.

Unknown ha detto...

non e' giusto una volta tanto che una norma era a nostro vantaggio viene abolita ed io piccolo proprietario di due appartamenti regolarmente registrati con affitti concordati a 200 e 300 euro al mese, che se devo fare un anno manutenzione straordinaria come questo anno12mila euro per individuare un tubo che perdeva, sai quanto mi ci vuole per recuperarli?

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie